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Regole & Sport - 8
L’organizzazione della giustizia sportiva nello Statuto della Figc
Vincenzo Senatore
Il modello di organizzazione della giustizia sportiva contemplato all’art. 34 del nuovo Statuto della Figc si colloca a metà strada fra l’arcaico ed ormai superato schema della giustizia domestica, operativo fino al 2007, e proposte innovative del tutto sganciate dal rispetto della clausola compromissoria. In tal senso, in un precedente intervento in questa rubrica, avevamo teorizzato la istituzione da parte del legislatore ordinario di un codice di giustizia sportiva, con competenze da attribuire al giudice ordinario, quantomeno per il settore professionistico, e con espressa esclusione di quei provvedimenti disciplinari destinati a produrre effetti nel breve periodo (tali ad esempio squalifiche di tesserati per un lasso temporale non eccedente le 20 giornate o i 120 giorni di calendario, tanto per attenerci alle tipizzazioni contenute nell’art. 33 del nuovo Statuto). Evidentemente, i tempi non sono ancora maturi per il superamento definitivo della clausola compromissoria, mostrando l’ordinamento sportivo di essere ancora geloso della propria autonomia rispetto all’ordinamento statale. Vedremo se ulteriori controversie e contrasti determineranno per l’avvenire altri mutamenti nell’assetto organizzativo dello sport.
Le novità introdotte in ambito calcistico
Nell’attesa vale la pena di commentare le novità introdotte dalla Figc in sede di approvazione del proprio Statuto, novità, per il momento operative nel solo contesto calcistico, ma destinate, con molta probabilità, ad estendersi anche in altre discipline. Fermo restando il principio dell’autonomia della giustizia sportiva dalla giustizia ordinaria, va detto che si è mosso un passo decisivo ed irreversibile verso il superamento della cosiddetta giustizia domestica. Se prima, fino alla stagione 2006-07, gli organi della Giustizia Sportiva venivano scelti dai vertici della federazione, il che determinava una situazione di conflitto di interesse davvero insostenibile e paradossale, nei casi, a dir il vero numerosi, di controversie insorte non fra tesserati, ma fra tesserati e federazione, con lo Statuto del 2007 si è prevista la istituzione di una Commissione di garanzia della giustizia Sportiva. Composta da un presidente e quattro membri, di cui due nominati su designazione del presidente del Coni, la Commissione, nel garantire indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza degli Organi della Giustizia Sportiva, ha i seguenti compiti:
a - formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della Giustizia sportiva;
b - a seguito di candidature presentate dagli interessati, nomina i componenti della Corte di Giustizia federale, i componenti della Commissione disciplinare nazionale, i giudici sportivi nazionali, il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori federali;
c - su proposta del Procuratore federale, nomina il Procuratore federale vicario ed i vice procuratori federali;
d - propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
e - adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della Giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di Giustizia Sportiva.
Una specie di Consiglio Superiore della Magistratura sportiva
I componenti sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità ed indipendenza.
Si tratta, a ben vedere, di una sorta di Consiglio Superiore della Magistratura sportiva.
I requisiti richiesti per accedere alla Commissione garantiscono senz’altro spessore giuridico, culturale e morale per questo organismo chiamato a svolgere un ruolo decisivo e centrale nella organizzazione della giustizia calcistica.
Ma perché solo della giustizia calcistica? L’idea di un Consiglio Superiore della Magistratura Sportiva che, in nuce, si profila nello Statuto della Figc è davvero positiva. Sarebbe, tuttavia, bene che tale organismo venisse istituito in tempi brevi non da singole federazioni, ma dal Coni direttamente; il numero dei componenti andrebbe necessariamente allargato (tenuto conto del numero delle federazioni sportive) ed i componenti potrebbero essere eletti o nominati in parte dalle federazioni, in parte dal CONI ed in parte dal Ministero competente.
Tornando alla giustizia calcistica, è il caso di elencare gli organi espressamente previsti dallo Statuto: a) la Corte di Giustizia Federale (già Corte di Appello Federale); b) la Commissione disciplinare nazionale; c) i giudici sportivi nazionali; d) le commissioni disciplinari territoriali; e) i giudici sportivi territoriali; f) la Procura federale; g) gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto e dal regolamento federale.
I giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale.
La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati a seguito di deferimento del Procuratore federale.
Giudice di secondo grado, avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale, è la Corte di giustizia federale.
A quest’ultima sono attribuite le ulteriori seguenti competenze:
a - giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
b - su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali o territoriali o dalle Commissioni disciplinari territoriali;
c - su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, semprechè non si tratti di questioni all’esame degli Organi di Giustizia sportiva o da essi già giudicate;
d - su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
e - esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
Tanto il Presidente federale, quanto i presidenti di ciascuna lega, dell’Aia e delle associazioni rappresentative delle componenti tecniche possono promuovere, inoltre, innanzi alla Corte di giustizia federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere rispettivamente da una delle Leghe, dall’Aia, da una delle associazioni rappresentative delle componenti tecniche o dalla stessa Federazione.
Ampie attribuzioni ai nuovi organi, forse troppe
Si tratta di un ventaglio di attribuzioni davvero molto ampio, probabilmente troppo. Nello stesso tempo la Corte di giustizia federale esercita funzioni giurisdizionali, consultive e di risoluzione di conflitti. Per ovviare all’evidente inconveniente lo stesso statuto prevede una articolazione della Corte in sezioni con funzioni giudicanti ed in una sezione con funzioni consultive.
L’art. 35 dello statuto si sofferma sui requisiti per le nomine negli Organi di Giustizia Sportiva. Senza entrare nel dettaglio di tediose elencazioni, può sintetizzarsi nel senso che per gli organi nazionali gli aspiranti vanno scelti fra:
- professori e ricercatori universitari, anche a riposo;
- magistrati di qualsiasi giurisdizione con anzianità di servizio con un minimo di cinque anni (dieci anni per la Corte di Giustizia federale)
- avvocati, notai e avvocati dello Stato.
Tali requisiti dovrebbero garantire la necessaria preparazione giuridica per i componenti, chiamati sempre più spesso a cimentarsi con questioni di diritto delicate e di incerta soluzione; un bel passo in avanti, rispetto ad un passato, nemmeno troppo lontano, in cui nel collegio della Commissione disciplinare era possibile trovare anche un ragioniere.
Per quanto lo Statuto faccia riferimento a magistrati di ogni giurisdizione, quali possibili componenti degli organi di giustizia, va evidenziato che, allo stato, per effetto della deliberazione del 15.6.2006 adottata dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, tali incarichi non sono autorizzabili nei confronti dei magistrati ordinari, sicché il reclutamento, almeno per ora, deve necessariamente avvenire nell’ambito delle magistrature contabili, amministrative e militari.

Panorama Tirreno, settembre 2008


Gli articoli precedenti di questa rubrica:







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